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Sez. 1, Sentenza n. 6621 del 11/06/1991 (Rv. 472623 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - Affidamento dei figli | Provvedimento del Tribunale - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472623-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - Affidamento dei figli

Il decreto della Corte d'appello che decida sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole di genitori divorziati, è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., avendo natura decisoria ed essendo suscettibile di giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)