diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4499 del 28/03/2002 (Rv. 553352 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione - Con riguardo all'affidamento dei figli e ai rapporti con il genitore non affidatario - Emanati in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553352-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

Avverso i provvedimenti, emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all'affidamento dei figli e ai rapporti con il genitore non affidatario, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che - in quanto modificabili in ogni momento, anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato - sono privi del carattere della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)