Sez. 1, Sentenza n. 24265 del 30/12/2004 (Rv. 579318 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Provvedimenti concernenti il mantenimento, l'affidamento, i rapporti con il genitore non affidatario - Modifica - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione (art. 111, Cost.) - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione dei coniugi concernenti il mantenimento dei figli, l'affidamento ed i rapporti con il genitore non affidatario è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto la decisione della domanda con le forme del procedimento camerale fa escludere l'ammissibilità del ricorso ordinario (art. 360, cod.proc.civ.), ma non incide sulla natura contenziosa del procedimento, che ha ad oggetto diritti soggettivi ed è definito con un decreto che, nonostante sia modificabile in ogni tempo, ha natura sostanziale di sentenza e carattere decisorio e definitivo, dato che la definitività va riferita alla situazione esistente alla data della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 29/07/1988 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)