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Sez. 1, Sentenza n. 4081 del 03/04/1992 (Rv. 476573 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - In genere | Procuratore avente l'ufficio ed esercente nella circoscrizione di appartenenza - Residenza - Fissazione nel capoluogo del circondario - Omissione - Notificazioni - Esecuzione presso la cancelleria del giudice adito - Inammissibilità - Conseguente violazione dell'art. 3 della Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476573-01

Procedimento civile - Notificazione - In genere

Nel caso di non fissata residenza nel capoluogo del circondario - ed anche in difetto dell'espressa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 - al procuratore che eserciti nel distretto della Corte d'Appello, in cui è compreso il tribunale, sede del Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto, ed abbia ivi il suo ufficio, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 - il quale si riferisce ai soli procuratori che esercitino il proprio ministero fuori dalla circoscrizione di appartenenza -, né (nel caso di procedimento innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., che (al pari dell'art. 314, secondo comma e 414 n. 2 cod. proc. civ.) concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente, senza che ciò importi violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)