Sez. 1, Sentenza n. 6651 del 24/07/1996 (Rv. 498712 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Procuratore - Funzioni - Svolgimento nella circoscrizione in cui è assegnato - Notificazioni e comunicazioni in difetto di elezione di domicilio - Effettuazione - Al domicilio risultante dall'albo in cui è iscritto.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Nel caso in cui il procuratore svolga il proprio ufficio nella circoscrizione cui è assegnato, ma non abbia eletto domicilio, le notificazioni e le comunicazione debbono essere effettuate presso il domicilio risultante dall'albo in cui è iscritto (art. 10 e 17, comma primo, n. 7 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)