Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002 (Rv. 553835 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Procuratore - Funzioni - Svolgimento nella circoscrizione oggetto di assegnazione - Notificazioni e comunicazioni in difetto di elezione di domicilio - Effettuazione - Presso la cancelleria del giudice adito - Esclusione - Al domicilio risultante dall'albo di iscrizione Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Il procuratore della parte che eserciti il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, in quanto, a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, tale obbligo (in difetto del cui adempimento, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita) si riferisce solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d'appartenenza; pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito né ai sensi del citato art. 82 né ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ma vanno eseguite nel luogo, risultante dall'albo dell'ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17, primo comma n. 7, del R.D. - legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, anche ove risieda altrove e non abbia ottenuto la prevista autorizzazione (Nel caso, la S.C., nel fare applicazione del suindicato principio, ha ulteriormente escluso che l'indicazione, negli atti di parte, di uno studio legale sito in circoscrizione diversa da quella dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo e la stessa elezione di domicilio della parte presso detto studio autorizzino a presumere, ove difetti una espressa e valida elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 ad opera del procuratore, che quest'ultimo sia iscritto all'ordine di quella diversa circoscrizione piuttosto che, come di norma e per legale presunzione implicita ex citato art. 82, a quello cui appartiene l'ufficio, in quanto sulla sopraddetta indicazione prevale il domicilio legale risultante dall'albo professionale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 com. 1 n. 7 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)