Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 25/03/1999 (Rv. 524542 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Possibilità di desumere dalla sola lettura degli atti la conoscenza del fatto sostanziale e processuale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. è necessario che almeno dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso ed escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronuncia del giudice "a quo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)