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Sez. L, Sentenza n. 4135 del 22/02/2007 (Rv. 594796 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di interruzione della prescrizione - Natura - Qualificazione di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Condizione - Preventiva ritualità dell'acquisizione agli atti degli elementi probatori - Allegazione e produzione dell'atto interruttivo solo in appello - Tardività - Conseguenze - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594796-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, con l'effetto che tale definizione della suddetta eccezione, pur comportando conseguenze in ordine alla rilevabilità "ex officio" e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, non determina, tuttavia, la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (principio affermato in controversia concernente opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ex art. 3 l.n.335 del 1995, in assenza di validi atti interruttivi)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)