Sez. L, Sentenza n. 9053 del 16/04/2007 (Rv. 596181 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Sussistenza dell'atto interruttivo - Potere di rilevazione - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice sulla scorta delle prove ritualmente acquisite.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti in atti, onde, a tal fine, per decidere sulla questione di prescrizione introdotta dalla parte convenuta, il giudice deve tener conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima della suddetta eccezione, idoneo a produrre l'interruzione, qualora l'attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e rettamente provandone la sussistenza e la persistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)