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Sez. 6, Sentenza n. 23926 del 06/04/2023 Cc. (dep. 31/05/2023) Rv. 284717 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Proposto sottoposto a detenzione in espiazione di pena - Rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011 - Decorrenza del termine di due anni – Dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione – Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284717-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di misure di prevenzione personali, il termine di due anni indicato dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto dopo la cessazione della misura detentiva, decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e non dalla sua notifica.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)