diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14346 del 08/01/2025 Ud. (dep. 11/04/2025) Rv. 287880-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato - Sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 - Rivalutazione della pericolosità sociale anche qualora la detenzione si sia protratta per meno di due anni - Necessità - Mancata effettuazione - Reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287880-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)