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Sez. 1, Sentenza n. 42781 del 11/09/2024 Ud. (dep. 21/11/2024) Rv. 287255-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sospensione della esecuzione - Detenzione cautelare cui sia seguita l’espiazione della pena con imputazione del periodo in custodia quale presofferto - Obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287255-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di sorveglianza speciale, l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sussiste anche quando l'esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'espiazione della pena, con imputazione della custodia sofferta alla pena inflitta, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)