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Sez. 1, Sentenza n. 13888 del 19/09/2003 (Rv. 567000 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Prescrizione - Termine breve ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567000-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. non trova applicazione per l'indennità di occupazione temporanea di urgenza, alla quale si applica, invece, l'ordinaria prescrizione decennale, da determinarsi per ciascun anno di occupazione e da corrispondersi alla scadenza dello stesso, dal quale inizia dunque a decorrere la prescrizione decennale limitatamente all'importo dovuto per quel periodo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)