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Sez. 1, Sentenza n. 6102 del 27/04/2001 (Rv. 546351 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Calcolo - Criteri - Variazione del valore venale del bene nel corso dei vari periodi di occupazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546351-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In materia d'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità (nel regime di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990), l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno ed il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno d'occupazione e si configura come autonomo, sia ai fini della prescrizione che degli interessi. In relazione a ciò ed al parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione (che, per le aree fabbricabili, tiene conto del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), la medesima va determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento. Qualora, invece, il valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale), per commisurare ad essa l'indennità di occupazione maturata ed esigibile (in base a questo principio è stata cassata la sentenza che aveva determinato l'indennità d'occupazione in misura pari ad una percentuale dell'indennità di espropriazione, senza tenere conto, però, di eventuali variazioni di valore del fondo nei vari periodi di occupazione e, dunque, di quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione per ciascuno di quei periodi).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)