Sez. L, Sentenza n. 7609 del 23/12/1983 (Rv. 432224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIENDA DI CREDITO CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DELLE IMPOSTE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE DI "MESSI NOTIFICATORI STRAORDINARI" PER LA NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI DA ESEGUIRSI IN LIMITI DI TEMPO TASSATIVI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIENDA DI CREDITO CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DELLE IMPOSTE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE DI "MESSI NOTIFICATORI STRAORDINARI" PER LA NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI DA ESEGUIRSI IN LIMITI DI TEMPO TASSATIVI - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 1, comma secondo, lettera C) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo avente carattere straordinario od occasionale, non richiede che la straordinarietà od occasionalità si riferisca ad attività estranee a quelle normali dell'azienda essendo sufficiente che gli impegni, anche se rientranti nel normale Esercizio dell'attività, siano tali per l'entità o per la durata, eccedendo la normale capacità produttiva delle forze di lavoro stabili, da esigere l'acquisizione di altre unità lavorative per poter fronteggiare una esigenza sopravvenuta che, seppure ricorrente e prevedibile, non possa essere diversamente soddisfatta. È, pertanto, legittima, da parte di un'azienda di credito (nella specie: monte dei Paschi di Siena) concessionaria del pubblico servizio delle imposte per conto dello stato e degli altri enti impositori, l'assunzione con contratto a termine di "messi notificatori straordinari" per lo svolgimento dell'attività di notificazione di cartelle esattoriali da eseguirsi in limiti di tempo tassativi, attesa l'impossibilità per l'esattore di predisporre un'organizzazione o programmazione adeguata per far normalmente fronte, con il personale stabilmente dipendente, a tali esigenze di notificazione. (Conf 5739/83, mass nn 430620 430621; (Conf 2022/80, mass n 405659, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)