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Sez. 3, Sentenza n. 11939 del 01/10/1998 Ud. (dep. 18/11/1998) Rv. 212173 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di testimonianza - Esclusione - Fattispecie: testimonianza di ispettore della ditta distributrice del marchio.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212173-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI

Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod.proc.pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)