Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 29/04/1981 (Rv. 413384 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE TRANSITORIE - APPLICABILITA DELLA LEGGE N 392/1978 - ESCLUSIONE - LOCAZIONE PER LA SODDISFAZIONE DI ESIGENZE ABITATIVE NORMALI, ANCHE SE DI PERSONA DIVERSA DAL CONDUTTORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE TRANSITORIE - APPLICABILITA DELLA LEGGE N 392/1978 - ESCLUSIONE - LOCAZIONE PER LA SODDISFAZIONE DI ESIGENZE ABITATIVE NORMALI, ANCHE SE DI PERSONA DIVERSA DAL CONDUTTORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
E da escludere la qualificazione di una locazione come 'transitorià - che, ai sensi dell'art 26 della legge 27 luglio 1978 n 392, esclude la stessa dall'ambito di applicazione dell''equo canonè - qualora essa sia stata conclusa per la soddisfazione di normali esigenze abitative, ancorche di persona diversa dal conduttore, che, al momento del sorgere del rapporto, sono state riconosciute dalle parti, le quali hanno stipulato il relativo contratto in funzione di dette esigenze.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)