Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 20/06/1988 (Rv. 459262 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELLO EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - MUTAMENTI DELLE ESIGENZE ABITATIVE DEL CONDUTTORE INTERVENTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELLO EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - MUTAMENTI DELLE ESIGENZE ABITATIVE DEL CONDUTTORE INTERVENTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
La natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore che esclude la locazione dall'ambito di applicabilità della legge n. 392 del 1978 (artt. 1 e 26 della legge cosiddetta dell'equo canone), va accertata con riguardo non alla durata della locazione ma alla natura dell'esigenza abitativa in relazione agli specifici bisogni del conduttore al momento della conclusione del contratto, restando senza Rilevanza i successivi mutamenti delle esigenze abitative del conduttore medesimo (nella specie, per separazione dal coniuge), inidonei a far venir meno la natura transitoria del rapporto, prevista dalle parti all'inizio della locazione. (V 3730/84, mass n 435718; (V 7200/83, mass n 431803; (V 4712/81, mass n 415449; (V 2613/81, mass n 413384).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)