Sez. L, Sentenza n. 1016 del 09/02/1984 (Rv. 433184 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La retribuzione imponibile ai fini dei contributi di assistenza e previdenza sociale è individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", salvo le eccezioni tassativamente elencate dalla stessa norma, la quale, ampliando il concetto di retribuzione normalmente riferito allo oggetto di una delle prestazioni tipiche del rapporto di lavoro, vi comprende tutte le erogazioni (in danaro o in natura) che trovino la loro giustificazione nella costanza di detto rapporto e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare la retribuzione "lato sensu", non più limitata a ristretti criteri economici di corrispettività. Nell'ambito delle erogazioni in natura suddette sono, pertanto, da includere anche le prestazioni inerenti al servizio mensa, sia quelle relative alla materia prima (generi alimentari) sia quelle accessorie (costituite dalla spesa per l'organizzazione dei pasti eventualmente apprestata da terzi), ove esse abbiano il carattere dell'obbligatorietà. (Conf 6661/83, mass n 413384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)