Sez. 1, Sentenza n. 4494 del 23/08/1985 (Rv. 441957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI PREVISTI A PENA DI DECADENZA PER LA PROPOSIZIONE DI UNA AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI PREVISTI A PENA DI DECADENZA PER LA PROPOSIZIONE DI UNA AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
La sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, riguarda soltanto i termini processuali, e, pertanto, non è applicabile con riferimento ai termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione di un'Azione giudiziaria (nella specie, impugnazione della deliberazione assembleare di una società), che hanno natura sostanziale. (V 4756/83, mass n 429633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)