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Sez. L, Sentenza n. 1940 del 10/03/1990 (Rv. 465804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODI DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODI DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

La maggiore penosità del lavoro domenicale (riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 16 del 1987) comporta che tale prestazione lavorativa, nonostante la fruizione del riposo in un altro giorno della settimana, debba essere adeguatamente retribuita, salvo che la disciplina collettiva, del rapporto riconosca una propria e specifica, ancorché conglobata, Forma di remunerazione del sofferto sacrificio, come quella desumibile dalla circostanza che i turni (comportanti lo spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica) siano concordati e che la retribuzione per i lavoratori ad essi assoggettati presenti connotazioni differenziate rispetto a quella degli altri lavoratori. Il relativo accertamento è riservato ai giudici del merito, le cui valutazioni sono censurabili in Sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza della motivazione nell'esame dei fatti e nella interpretazione della disciplina collettiva applicabile in concreto. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva in particolare ritenuto che il diritto alla maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale sussistesse sebbene il contratto collettivo del 1980 riconoscesse ai lavoratori turnisti due giornate l'anno di permessi retribuiti o, altrimenti, due giornate retribuite con la maggiorazione del 35 per cento, sul rilievo che tale trattamento era incongruo rispetto al sacrificio del lavoro domenicale e comunque compensativo non di tale sacrificio ma del disagio derivante dai turni). (V 3110/89, mass n 463232; (V 543/88, mass n 457048; (V 543/88, mass n 457049; (V 2590/87, mass n 451719; (V 603/87, mass n 450332).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)