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Sez. L, Sentenza n. 3110 del 26/06/1989 (Rv. 463232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - ATTIVITÀ PROGRAMMATA SECONDO TURNI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO A QUELLO PER IL PERSONALE NON TURNISTA - CARATTERE PIÙ FAVOREVOLE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - ATTIVITÀ PROGRAMMATA SECONDO TURNI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO A QUELLO PER IL PERSONALE NON TURNISTA - CARATTERE PIÙ FAVOREVOLE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La maggiore penosità del lavoro domenicale (riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 16 del 1987) comporta che tale prestazione lavorativa, nonostante la fruizione del riposo in un altro giorno della settimana, debba essere adeguatamente retribuita, salvo che la disciplina collettiva del rapporto riconosca, anche indirettamente, una qualsiasi Forma di remunerazione del sofferto sacrificio sia nella complessiva retribuzione che nella predisposizione di riposi ulteriori o di orari ridotti. In particolare, ove si tratti di attività lavorativa legittimamente programmata secondo turni implicati lo spostamento del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la contrattazione collettiva preveda per il personale addetto un trattamento complessivo differenziato rispetto al personale non turnista, il giudice, al fine di stabilire se il trattamento complessivo più favorevole comprenda o no una specifica Forma di remunerazione del sacrificio inerente al lavoro domenicale, deve tener presente che il riconoscimento di tale specifico compenso, se può essere anche indiretto, nel senso che non è necessaria la previsione di un particolare compenso espressamente riferito a detto sacrificio, non può peraltro essere desunto dal semplice fatto del carattere più favorevole del trattamento differenziale, essendo necessario accertare, all'interno di questo, la presenza di un beneficio certamente correlato (sia pure per implicito) all'inclusione della domenica nei turni di lavoro. (V 2184/88, mass n 458014; (V 2099/88, mass n 457959; (V 543/88, mass n 457048; (V 1486/85, mass n 439496).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)