diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12586 del 11/07/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146836 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - ESTREMI - COLPA LIEVE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO IMPUTATO AD UN MEDICO.*
Stato
decisa il 1980-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146836-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - ESTREMI - COLPA LIEVE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO IMPUTATO AD UN MEDICO.*

La colpa professionale del medico puo essere valutata dal giudice con criteri non rigorosi tutte le volte in cui l'evento venga addebitato al professionista a titolo di imperizia, perche l'indagine relativa deve tener conto che la patologia e sempre condizionata, nelle sue manifestazioni concrete, dalla individualita biologica del paziente; che i dati nosologici non sono tassativi e che e sempre possibile un errore di apprezzamento dei riscontri clinici, sicche il giudizio diagnostico puo, con frequenza, risultare errato. Se l'errore, pero, e frutto di un comportamento negligente che, violando i comuni canoni della metodologia clinica, omette l'esame di un apparato, il medico risponde anche della colpa lieve, perche la tutela della salute, che gli viene affidata, gli impone la massima attenzione e la completezza dell'esame obbiettivo. (V in tema di omicidio colposo, sugli estremi della colpa professionale, attribuita ad un medico: mass n 138925 anno 1978).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)