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Sez. 4, Sentenza n. 1126 del 09/11/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152021 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152021-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

In tema di colpa professionale dell'esercente la professione medica, il giudice deve valutare la condotta dell'imputato secondo i normali parametri, quando l'addebito consiste in imprudenza o negligenza; mentre, se l'imputazione consiste in imperizia, il giudice può ravvisare colpa solo se la condotta del prevenuto sia incompatibile con un minimo di cultura e di esperienza. (Conf mass n 149347 e massime ivi citate; (Conf mass n 146836 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)