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Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 03/07/1980 (Rv. 408079 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INVIO AL CREDITORE DI UN ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE IN LUOGO DELLA SOMMA DI DENARO DOVUTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1182 E 1197 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408079-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INVIO AL CREDITORE DI UN ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE IN LUOGO DELLA SOMMA DI DENARO DOVUTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1182 E 1197 COD CIV - CONFIGURABILITA.*

L'invio al creditore di un assegno bancario o circolare in luogo della somma di danaro dovuta configura, oltre che la violazione dell'art 1197 cod civ (secondo cui il debitore non puo liberarsi, salvo il consenso del creditore, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta), anche la violazione dell'art 1182 cod civ (secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore), in quanto implica la sostituzione del domicilio di quest'ultimo con la Sede dell'istituto bancario presso cui il titolo e riscuotibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)