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Sez. 3, Sentenza n. 24 del 05/01/1981 (Rv. 410409 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO - MEZZI - INVIO DI UN TITOLO D CREDITO IMPROPRIO - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410409-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO - MEZZI - INVIO DI UN TITOLO D CREDITO IMPROPRIO - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore-locatore, sia perche, a norma dell'art 1277 cod civ, i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello stato, sia perche, a norma dell'art 1182 cod civ, essi debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la Sede dell'ufficio postale presso cui il titolo e riscuotibile. Tuttavia l'efficacia liberatoria puo ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella Forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, di cui all'art 1197 cod civ, alla prestazione diversa da quella dovuta. Il detto comportamento del creditore puo essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente, e quindi la sua di mora, idonea a permettere la risoluzione del contratto. (Conf 4205/80 mass n 408079; (Conf 1752/79 mass n 398112).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)