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Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 28/07/1997 (Rv. 506312 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Offerta di pagamento mediante assegno circolare - Offerta secondo gli usi - Conseguenze - Esclusione della "mora debendi" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506312-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE

L'offerta di pagamento mediante assegno circolare da parte del debitore deve ritenersi eseguita secondo gli usi, non sussistendo alcun pericolo di mancanza della relativa provvista presso la banca obbligata al pagamento (che è autorizzata alla emissione di tali titoli di credito solo previa costituzione "ex lege" di idonea cauzione a garanzia degli stessi), così che (a prescindere da ogni questione sull'efficacia liberatoria di tale forma di pagamento e sul luogo dell'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro) tale offerta non può non qualificarsi idonea ad integrare la fattispecie dell'offerta non formale, con correlativa esclusione della "mora debendi", ai sensi dell'art. 1220 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)