Sez. 1, Sentenza n. 13668 del 13/06/2006 (Rv. 590680 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Carattere impugnatorio - Esclusione - Criterio indennitario applicabile - Potere-dovere del giudice.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Ove sia proposta domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, non potendo il relativo giudizio configurarsi come giudizio a carattere impugnatorio, sorge l'obbligo da parte della Corte d'appello di compiere l'accertamento giudiziale determinando l'indennità, non solo nell'interesse dell'espropriato ma anche dell'espropriante, ben potendo pervenire ad un risultato inferiore al quantum offerto in via amministrativa, non più rilevante, e a prescindere dalla stima definitiva eventualmente sopraggiunta in corso di causa, non potendo la stessa Corte limitarsi a rigettare la domanda ed essendo anzi tenuta a compiere la liquidazione, anche in misura inferiore a quella pretesa, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)