Sez. 3, Sentenza n. 4143 del 16/06/1983 (Rv. 429093 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DI REGOLAMENTI - PREVIO CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ DI ESSI - OGGETTO - ESTENSIONE ALLA FORMA ED AL CONTENUTO - LIMITI - SINDACATO DELLE VALUTAZIONI DELLA P.A. INVOLGENTI APPREZZAMENTI DISCREZIONALI - DIVIETO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DI REGOLAMENTI - PREVIO CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ DI ESSI - OGGETTO - ESTENSIONE ALLA FORMA ED AL CONTENUTO - LIMITI - SINDACATO DELLE VALUTAZIONI DELLA P.A. INVOLGENTI APPREZZAMENTI DISCREZIONALI - DIVIETO.*
Il controllo sulla legittimità degli Atti amministrativi e dei regolamenti devoluto al giudice ordinario, sia pure al solo fine della loro disapplicazione, è consentito per accertare non solo se la P.a. Da cui l'atto promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorressero i presupposti di legge per la sua emissione, nonché per accertare l'osservanza della legge durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, estendendosi così sia alla Forma, sia al contenuto degli Atti. Al predetto potere di controllo va ravvisato un solo limite, quello della impossibilità per l'AGO di sindacare le valutazioni della P.a., che involgano apprezzamenti discrezionali. (Conf 1646/70, mass n 347577).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)