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Sez. 1, Sentenza n. 1085 del 22/02/1986 (Rv. 444586 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO DELLA ORDINANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444586-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO DELLA ORDINANZA - SUSSISTENZA.*

Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria (nella specie, per Esercizio della caccia senza regolare autorizzazione), anche nella disciplina anteriore alla legge 24 novembre 1981 n. 689 deve riconoscersi al giudice ordinario (munito di Competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli Atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quella ordinanza (nella specie, regolamento deliberato dal comitato provinciale della caccia). Nè un tale Sindacato può ritenersi precluso per la mancata previa impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell'atto presupposto, ove la relativa potenzialità lesiva si sia attualizzata solo con l'adozione dell'atto presupponente che chiude la sequenza procedimentale. (V 2645/85, mass n 440444; (V 925/85, mass n 439094; (V 5994/84, mass n 437663; (V 4143/83, mass n 429093).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 16/07/1976, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)