Sez. L, Sentenza n. 1746 del 19/02/1998 (Rv. 512780 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Cure termali - Fruizione in periodo non feriale - Condizioni - Fini terapeutici o riabilitativi (non meramente preventivi) - Necessità - Indifferibilità o esigenza di opportuna tempestività delle cure - Obbligo di indicazione nel certificato medico - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
Secondo la disciplina di cui all'art. 13, terzo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, le cure termali prescrivibili per il periodo extraferiale sono sia quelle ritenute così urgenti da risultare indifferibili, sia quelle da eseguirsi con opportuna tempestività, ai fini della loro maggiore utilità per gli scopi terapeutici e riabilitativi perseguiti, e l'esercizio del relativo diritto richiede che la prescrizione del medico della struttura sanitaria pubblica contenga, oltre alla specificazione della patologia riscontrata, una sia pur sintetica motivazione relativa alla specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte ed alla particolare efficacia per scopi terapeutici (e non per finalità meramente preventive) della loro esecuzione in periodo extraferiale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla fruizione extraferiale delle cure per la carente motivazione del certificato medico in punto di indifferibilità o maggiore utilità, difettando un'idonea contestazione del relativo accertamento del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)