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Sez. L, Sentenza n. 14957 del 27/11/2001 (Rv. 550595 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Cure termali - Fruizione in periodo non feriale - Diritto a permesso retribuito - Riconoscibilità - Presupposti - Prescrizione medica attestante l'indifferibilità delle cure - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550595-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Secondo la disciplina di cui all'art. 13, comma terzo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, la concessione di permessi retribuiti per cure termali presuppone - stante la normale compatibilità di dette cure con il godimento delle ferie annuali - una certificazione medica specialistica contenente una espressa motivazione in ordine all'indifferibilità delle cure in rapporto alle esigenze terapeutiche e riabilitative derivanti da uno stato patologico in atto, di tal che non può considerarsi sufficiente una mera attestazione medica, con formula stampigliata, della sussistenza del requisito clinico e medico legale previsto dalla normativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la certificazione medica rilasciata alla lavoratrice ricorrente non rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa richiamata in quanto il medico si era limitato a riempire il modulo prestampato aggiungendovi la sola espressione "indilazionabile", ma non attestando le specifiche ragioni che escludevano la differibilità delle cure termali al periodo feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)