Sez. 3, Sentenza n. 2202 del 09/04/1982 (Rv. 420073 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DALLA P.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - MERA DEDUZIONE DELLA MANCATA FORMAZIONE DEL TITOLO DI SPESA SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO - IRRILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A. - DEDUZIONE DELL'INADEMPIENZA DEL LOCATORE COSTITUITA DAL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA LOCAZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DALLA P.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - MERA DEDUZIONE DELLA MANCATA FORMAZIONE DEL TITOLO DI SPESA SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO - IRRILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A. - DEDUZIONE DELL'INADEMPIENZA DEL LOCATORE COSTITUITA DAL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA LOCAZIONE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo al contratto di locazione di immobile, stipulato dalla pubblica amministrazione con il privato per l'acquisizione di locali ad uso uffici, l'amministrazione medesima, per escludere la colposità del proprio inadempimento all'Obbligo di pagare il canone, e, quindi, per evitare la risoluzione del contratto e la corresponsione degli interessi moratori, non può limitarsi a dedurre la mancata formazione del titolo di spesa, secondo le norme della contabilità dello stato, ma deve sostenere e dimostrare che il ritardo nella formazione di detto titolo dipenda da giustificate ragioni attinenti al relativo procedimento, e non alla propria inerzia, tenendo conto che fra tali ragioni non può annoverarsi il fatto che il locatore sia a sua volta inadempiente per l'imposta di registro afferente il contratto stesso, trattandosi di circostanza non ostativa alla liquidazione ed al pagamento del debito della locataria, alla stregua dei principi operanti in materia di contabilità generale dello stato (art. 6 bis del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, aggiunto dalla legge 27 dicembre 1975 n. 790). (Conf 384/80, mass n 403766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 6 bis, Legge 27/12/1975 num. 790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)