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Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 27/07/1982 (Rv. 422304 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - MERA DEDUZIONE DELLA MANCATA FORMAZIONE DEL TITOLO DI SPESA PER INSUFFICIENZA DI FONDI - IRRILEVANZA - MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA PER RISPETTO DELLE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA CONTABILE SPECIALE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A..*
Stato
decisa il 1982-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422304-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - MERA DEDUZIONE DELLA MANCATA FORMAZIONE DEL TITOLO DI SPESA PER INSUFFICIENZA DI FONDI - IRRILEVANZA - MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA PER RISPETTO DELLE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA CONTABILE SPECIALE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A..*

In tema di mora, in relazione a contratti per forniture o lavori, stipulati dalla P.a., le regole di diritto privato sull'adempimento delle obbligazioni (artt. 1218 - 1224 cod. civ.) si applicano anche ai debiti della P.a., onde il dovere di osservanza della procedura contabile giustifica il ritardo dei pagamenti sino all'emissione del titolo di spesa unicamente se il fatto impeditivo dipenda dal rispetto, da parte dell'amministrazione, delle norme disciplinanti la procedura stessa, con la conseguenza che è attribuito al giudice ordinario il controllo della legittimità del comportamento dell'amministrazione medesima, al fine di stabilire incidenter tantum, nella causa relativa al diritto soggettivo del privato al pagamento della prestazione pecuniaria, se il ritardo sia imputabile all'amministrazione ovvero determinato dall'osservanza delle indicate norme, senza che a nulla rilevi, al riguardo, l'assenza di espressa pattuizione o di speciali norme che prevedano interessi per il ritardo. Invero, potendo le norme predette incidere sul diritto soggettivo all'esatto adempimento, creato dalla previsione di un termine contrattuale, nei limiti in cui non si configuri una sua lesione, a fronte dell'inazione della P.a., la degradazione di tale diritto ad interesse legittimo si verifica solo in quanto l'amministrazione provi l'esistenza di un suo potere di "non provvedere", cosicché quest'ultima non può, per esonerarsi da responsabilità, limitarsi a dedurre che il titolo di spesa non è stato emesso per Mancanza di fondi, ma deve provare che esso non è stato emesso per l'Esercizio di propri poteri in ordine al compimento della procedura contabile speciale. (V 2202/82, mass n 420073; (V 384/80, mass n 403766; (V 447/78, mass n 389748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)