Sez. 1, Sentenza n. 3443 del 07/06/1982 (Rv. 421420 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - COSTRUZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA - VANTAGGIO DERIVATO ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - COSTRUZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA - VANTAGGIO DERIVATO ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA.*
Nel caso di espropriazione parziale, perché il vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica alla porzione di immobile non espropriata sia detraibile dall'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 41 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, occorre che si tratti di un vantaggio speciale e immediato, ma non necessariamente esclusivo. Pertanto, nell'ipotesi di costruzione di una strada pubblica, deve tenersi conto del vantaggio derivato alla parte residua del fondo espropriato per il fatto di avere acquistato un fronte sulla strada stessa, trattandosi di un vantaggio non coincidente con quello generico e comune a tutta la collettività ed a tutti gli immobili siti nella zona, ma di un beneficio specifico, differenziato e particolare, direttamente collegato alla fattispecie espropriativa, pur se esso non sia limitato al fondo parzialmente espropriato, ma si riscontri, sia pure in varia misura, rispetto ad altri suoli che si trovano in una situazione consimile. (V 4905/80, mass n 408745; (V 656/78, mass n 389992; (V 3924/75, mass n 378187; (V 3095/73, mass n 366855).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)