Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 04/04/2003 (Rv. 561869 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica alla parte del fondo non espropriata - Detrazione del relativo importo dall'indennità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 41, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo il quale, nella ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, l'importo relativo va detratto dall'indennità, va interpretato nel senso che il vantaggio - come il testuale dettato normativo rivela - deve inerire in via diretta al fondo in esproprio e non investire l'intera zona in cui è realizzata l'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)