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Sez. 1, Sentenza n. 4905 del 01/08/1980 (Rv. 408745 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE DI UN FONDO - VANTAGGIO DERIVANTE ALLA PORZIONE RESIDUA DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAIBILITA DALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - CONDIZIONI - VANTAGGIO CONCRETANTESI NEL MERO BENEFICIO GENERICO DERIVANTE A TUTTI GLI IMMOBILI DELLA ZONA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408745-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE DI UN FONDO - VANTAGGIO DERIVANTE ALLA PORZIONE RESIDUA DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAIBILITA DALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - CONDIZIONI - VANTAGGIO CONCRETANTESI NEL MERO BENEFICIO GENERICO DERIVANTE A TUTTI GLI IMMOBILI DELLA ZONA - ININFLUENZA.*

Il vantaggio, derivante alla porzione residua del fondo espropriato dall'esecuzione dell'opera pubblica, e detraibile dall'indennita di espropriazione, secondo la previsione dell'art 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359, solo quando si traduca in un beneficio particolare e differenziato, e non anche, pertanto, nel caso in cui si esaurisca nel beneficio generico che tutti gli immobili della zona ottengano per effetto di quell'opera (nella specie, snellimento del traffico, in relazione alla costruzione di un cavalcavia ferroviario). (V 659/78, mass n 389992; (V 3924/75, mass n 378187).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)