diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7830 del 19/07/1995 (Rv. 493335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Iscrizione del lavoratore protetto sia come impiegato che come operaio - Illegittimità dell'atto di avviamento - Esclusione - Verifica della effettiva appartenenza del lavoratore alla categoria di cui alla richiesta - Durante la fase delle trattative - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Non è illegittimo - e quindi disapplicabile dal giudice ordinario - l'atto di avviamento di un lavoratore protetto ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 per la sola circostanza che questo sia iscritto nei relativi elenchi sia come impiegato che come operaio, non essendo né contraddittoria né illegittima la pretesa di un lavoratore di essere considerato come appartenente sia alla categoria impiegatizia che a quella operaia, poiché possono ben sussistere nello stesso soggetto le attitudini proprie dell'una e dell'altra categoria, e nessuna norma vieta la doppia iscrizione. Nè il datore di lavoro nei cui confronti è eseguito l'avviamento ha un interesse giuridicamente tutelabile a dedurre una pretesa violazione della parità di trattamento tra i vari lavoratori inerente a tale doppia iscrizione, una volta che sussista corrispondenza tra la categoria dell'avviato e quella indicata nella richiesta. Tuttavia è legittimo il rifiuto del datore di lavoro (salva la verifica nella sede giudiziaria dei suoi presupposti) di procedere all'assunzione, qualora egli, già in occasione delle trattative e verifiche compiute ai fini della stipulazione del contratto - in occasione della quale deve procedere, a norma dell'art. 96 disp. att. cod. civ., alla individuazione delle mansioni e alla relativa specificazione della qualifica nell'ambito delle ampie categorie impiegatizia o operaia, unicamente rilevanti ai fini dell'avviamento obbligatorio - constati la effettiva appartenenza del lavoratore iscritto nei due elenchi ad una sola delle relative categorie. (Nella specie la S.C., in un caso di avviamento quale impiegato di soggetto iscritto anche come operaio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile la verifica delle effettive attitudini del lavoratore avviato solo a seguito dell'assunzione in prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)