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Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 16/11/1994 (Rv. 488660 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Precetto fondato su cambiale - Opposizione a precetto - Convenuto opposto - Domanda riconvenzionale di condanna del debitore opponente per un titolo diverso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488660-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Il giudizio di opposizione a precetto cambiario rappresenta un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento, con la conseguenza che, in esso, il convenuto-opposto - che mantiene la posizione sostanziale di creditore procedente - può, oltre a proporre le eccezioni tendenti a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, chiedere, in via riconvenzionale, la condanna del debitore per un titolo diverso da quello fatto valere (nell'ipotesi, facendo valere, stante l'inefficacia del titolo cambiario, il credito derivante dal rapporto sottostante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)