Sez. L, Sentenza n. 719 del 30/01/1981 (Rv. 411190 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - ACCERTAMENTO DI AGGRAVAMENTI E DI NUOVE MALATTIE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA O ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA CONSULENZA - FACOLTATIVITA - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE ALLA RINNOVAZIONE O ALL'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - ACCERTAMENTO DI AGGRAVAMENTI E DI NUOVE MALATTIE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA O ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA CONSULENZA - FACOLTATIVITA - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE ALLA RINNOVAZIONE O ALL'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Nelle controversie individuali di lavoro, come in quelle di previdenza ed assistenza obbligatorie, la norma di cui all'art 453 cod proc civ, che prevedeva l'obbligatorieta, in grado di appello, della nomina di un consulente tecnico, ove il gravame riguardasse decisione fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, e stata abrogata dall'art 441 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il quale demanda al potere discrezionale del giudice di appello, anche nel caso in cui questi deve tener conto di aggravamenti e nuove malattie (secondo il nuovo testo dell'art 149 disp att cod proc civ), la nomina del consulente tecnico e, pertanto, rende facoltativa la rinnovazione della consulenza disposta in primo grado o l'espletamento di una nuova consulenza. Il mancato Esercizio di tale potere discrezionale non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sorretto da congrua e coerente esposizione dei motivi della ritenuta superfluita delle nuove indagini tecniche, in relazione alle censure mosse dalle parti alla consulenza di primo grado o alla prospettazione di aggravamenti o nuove malattie. (V 1217/78, mass n 390571; (V 2474/76, mass n 381263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)