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Sez. 2, Sentenza n. 14575 del 30/07/2004 (Rv. 575137 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Declaratoria di esecutività - Natura decisoria - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti - Provvedimento emesso in assenza dei presupposti di legge - Conseguenze - Impugnazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575137-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

In tema di scioglimento delle comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo, ai sensi del'art.789 cod.proc.civ., il progetto di divisione, che di regola non ha contenuto decisorio, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., purché il provvedimento sia stato emesso all'esito di un procedimento svoltosi nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti; altrimenti - in assenza di tali presupposti - l'ordinanza, rivestendo portata decisoria, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)