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Sez. U, Sentenza n. 2317 del 01/03/1995 (Rv. 490797 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo di esecutività del progetto - Natura non decisoria - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490797-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

Nel procedimento di scioglimento delle comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione non ha contenuto decisorio qualora non siano sorte contestazioni in ordine alla mancata citazione dei contumaci per l'udienza di discussione del progetto stesso, alla quale costoro non abbiano partecipato. Pertanto, nei confronti di tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)