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Sez. 1, Sentenza n. 7874 del 05/04/2006 (Rv. 591140 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Termine semestrale di proponibilità della domanda - Decorrenza - Definitività della decisione - Nozione - Fattispecie relativa a declaratoria di esecutività di progetto di divisione ex art. 789 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591140-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale, a norma dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Pertanto, in tema di scioglimento delle comunioni, non essendo impugnabile, per espressa previsione dell'art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, il termine di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di deposito della stessa ordinanza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)