Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 06/03/1995 (Rv. 490929 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio previa ammissione al gratuito patrocinio - Intervento di detta ammissione successivamente alla instaurazione del giudizio - Efficacia sanante "ex tunc" - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
In considerazione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al "munus publicum" del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato al curatore medesimo, che sia parte processuale, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, anche se tardiva ha efficacia sanante della pregressa attività processuale dallo stesso svolta con efficacia "ex tunc", indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali (come la scadenza del termine di impugnazione), che non incidano su diritti quesiti di natura sostanziale. Detta sanatoria si verifica anche nella ipotesi in cui il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a stare in giudizio previa ammissione al gratuito patrocinio e tale ammissione sia intervenuta solo in un momento successivo alla instaurazione dello stesso (nella specie la ammissione al gratuito patrocinio intervenuta prima del giudizio era stata decretata da commissione incompetente), in quanto tale fattispecie corrisponde esattamente, per identità di "ratio", a quella della autorizzazione tardiva, nel senso che in ambedue le ipotesi l'avveramento della condizione o l'adozione del provvedimento di autorizzazione producono effetti retroattivi rispetto alla pregressa attività processuale svolta dal curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)