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Sez. 1, Sentenza n. 11572 del 23/10/1992 (Rv. 479121 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale | Autorizzazione a stare in giudizio - Concessione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Sanatoria con effetti retroattivi - Configurabilità - Decadenze meramente processuali - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479121-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale

In considerazione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al "munus publicum" del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato al curatore medesimo, che sia parte processuale, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, se tardiva, ha efficacia sanante della pregressa attività processuale da questi svolta, con decorrenza "ex tunc", indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali (come la scadenza del termine di impugnazione) che non incidano su diritti quesiti di natura sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 n. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 n. 6, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)