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Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 27/03/1997 (Rv. 503328 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni non comportanti sanzioni accessorie - Ordinanza ingiunzione "ex lege" n. 689 del 1981 - Conseguente opposizione - Relativa competenza a conoscere - Del Giudice di pace - Esclusione - Richiamo operato dall' art. 205 del cod. strad. del 1992, al poi abrogato terzo comma dell' art. 7 cod. civ. - Irrilevanza - Competenza del Pretore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503328-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'avvenuta, espressa abrogazione, ad opera del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito poi nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), del terzo comma dell'art. 7 del cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1994, n. 374, istitutiva del giudice di pace, laddove a quest'ultimo giudice veniva attribuita la competenza - con il limite di valore di trenta milioni - per le cause di opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazioni di sanzioni accessorie), comporta che la suddetta norma abrogata non possa essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa venisse richiamata in un diverso contesto normativo (nella fattispecie, vedi il richiamo operato, in tema di violazioni delle norme della circolazione stradale, dall'art. 205 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Ciò premesso, va affermato che, in seguito alla suddetta, espressa abrogazione, rientra nella competenza del Pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, emesse in tema di violazioni della disciplina della circolazione stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1994 num. 374 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)