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Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 06/09/1999 (Rv. 529668 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza per materia sulle opposizioni a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Anche se proposte avverso cartelle esattoriali con contestazione della pretesa sanzionatoria - Abrogazione delle ipotesi di competenza del giudice di pace - Anche se previste dal leggi speciali - In forza del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - Competenza esclusiva del pretore - Sussistenza - D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - Soppressione dell'ufficio pretorile - Efficacia a far tempo dal 2 giugno 1999 - Conseguenze - Passaggio della competenza esclusiva al tribunale.
Stato
decisa il 1999-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529668-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

L'espressa abrogazione, da parte dell'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534), del terzo comma e del n. 4 del quarto comma dell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla novellazione operata dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) comportò il venir meno della competenza del giudice di pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (nonché sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative a dette sanzioni ed aventi ad oggetto la contestazione della stessa pretesa sanzionatoria), non soltanto con riferimento alle ipotesi espressamente contemplate dalle norme abrogate, ma anche anche con riguardo alle ipotesi nelle quali quella competenza era prevista da disposizioni speciali, come nel caso della norma dell'art. 205 del codice della strada approvato con il D.Lgs. n. 285 del 1992. La suddetta competenza rimase attribuita per ragioni di materia al pretore, ma è ora da ritenere passata al tribunale, a seguito dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. 19 aprile 1998 n. 51 (istitutivo del giudice unico), le quali, a far tempo dal 2 giugno 1999 (ex art. 247 di detto D.Lgs.), hanno rispettivamente disposto la soppressione dell'ufficio del pretore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti), l'abrogazione dell'art. 8 del cod. proc. civ. regolante la competenza di detto ufficio e la modifica dell'art. 9 del cod. proc. civ. con la previsione della competenza del tribunale per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 50, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 188 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)