Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 06/09/1999 (Rv. 529669 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza per materia sulle opposizioni a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Anche se proposte avverso cartelle esattoriali con contestazione della pretesa sanzionatoria - Abrogazione delle ipotesi di competenza del giudice di pace - Anche se previste da leggi speciali - In forza del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - Competenza esclusiva del pretore - Sussistenza - D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - Soppressione dell'ufficio pretorile - Efficacia a far tempo dal 2 giugno 1999 - Conseguenze - Passaggio della competenza esclusiva al tribunale - Regolamento di competenza - Avverso sentenza pretorile erroneamente declinante la competenza a favore di quella del giudice di pace - Contenuto della pronuncia di regolamento - Statuizione della competenza del tribunale senza cassazione della sentenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Poiché la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (ivi compresa quella sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative alla riscossione di tali sanzioni, nel caso che si contesti la stessa pretesa sanzionatoria), già attribuibile esclusivamente al pretore (anche se prevista da disposizioni speciali, come quella dell'art. 205 del codice della strada) a seguito dell'abrogazione - da parte del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell'art. 7 cod. proc. civ. (che in parte l'attribuivano al giudice di pace), deve reputarsi passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. (le quali hanno, rispettivamente, soppresso l'ufficio del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato la competenza pretorile ex art. 8 cod. proc. civ. e disposto che il tribunale è competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice), in sede di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza pretorile, la quale - relativamente ad un'opposizione avverso cartella esattoriale concernente la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - aveva erroneamente declinato (prima del 2 giugno 1999) la propria competenza per materia a favore di quella per valore del giudice di pace, deve dichiararsi la competenza del tribunale della stessa circoscrizione cui faceva capo la pretura, senza che sia necessaria la cassazione dell'impugnata sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 50, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 188 art. 1, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)