Sez. 3, Sentenza n. 1335 del 20/01/2009 (Rv. 606410 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Danno da lesione di credito pecuniario - Diritto al risarcimento - Natura - Obbligazione di valore - Conseguenze - Obbligo del giudice di liquidazione in moneta attuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie ha natura di debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe percepito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, con la conseguenza che in tali casi il giudice è tenuto d'ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione, senza che il creditore abbia l'onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha qualificato come credito di valore quello vantato da una banca nei confronti di un notaio che, per colpa professionale, aveva indotto l'istituto di credito ad erogare un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su un cespite incapiente rispetto all'importo garantito, così determinando la perdita del credito della banca in conseguenza del fallimento del debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)