diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4093 del 09/07/1982 (Rv. 422070 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422070-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nelle cause di divorzio, come negli altri casi previsti dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula soltanto che l'ufficio medesimo sia informato del processo, per poter in esso esercitare i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al collegio. (V 6380/79, mass n 403104; (V 633/79, mass n 396784).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 3, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)